Giurisprudenza

Alzato il tetto al risarcimento per i licenziamenti illegittimi nelle "piccole imprese" pre-Jobs Act

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Con la sentenza n. 118/2025 pubblicata a luglio 2025, la Corte Costituzionale era intervenuta sulla norma del "Jobs Act" che limitava a 6 il numero massimo di mensilità di risarcimento del danno in caso di licenziamenti illegittimi intimati da datori di lavoro con meno di 16 dipendenti, triplicandolo fino a 18 mensilità.

Gli Ermellini intervengono nuovamente sulla questione, con riguardo stavolta ai rapporti di lavoro sorti precedentemente al D.lgs. n. 23/2015, ai quali si applica il regime sanzionatorio previsto dall'art. 8 della legge n. 604/1966.

Anche questa norma prevedeva un limite di 6 mensilità al risarcimento massimo che può essere riconosciuto in caso di illegittimità del licenziamento intimato da una "piccola impresa" con meno di 16 dipendenti. Prevedeva inoltre in origine la possibilità di innalzare questo tetto rispettivamente fino a 10 o a 14 mensilità in caso di rapporti di lavoro di durata superiore rispettivamente a 10 o 20 anni, nel caso di datori di lavoro con organico superiore a 15 dipendenti: la norma infatti era precedente all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, che nel 1970 avrebbe modificato radicalmente la tutela per i dipendenti di imprese con oltre 15 dipendenti, introducendo il diritto alla reintegrazione.

La Corte Costituzionale ravvisa anche in questo caso nel tetto massimo di 6 mensilità le stesse criticità già individuate nella sua precedente pronuncia: da un lato, l'impossibilità di prevedere un risarcimento realmente proporzionato alla gravità di ogni singolo caso; dall'altro, l'insufficienza di questo limite a rappresentare un serio deterrente

La soluzione adottata questa volta consiste nell'eliminare dalla norma del 1966 il riferimento ormai superato al requisito dell'organico superiore a 15 dipendenti per l'innalzamento del limite a 10 o a 14 mensilità.

Pertanto la tutela da oggi riconosciuta in caso di licenziamento illegittimo ai dipendenti di datori di lavoro con meno di 16 dipendenti, in caso di rapporti di lavoro sorti prima del marzo 2015, è da oggi fino a 10 mensilità di retribuzione in caso di rapporto di lavoro di durata superiore a 10 anni (verosimilmente tutti ormai) e di 14 mensilità per quelli di durata superiore a 20 anni.

Una scelta "comoda", ma a mio parere discutibile perché, da un lato, mantiene la disparità con i lavoratori assunti dopo il "Jobs Act", ai quali può essere riconosciuto un risarcimento fino a 18 mensilità; dall'altro, le 10 mensilità del limite massimo continuano a essere un deterrente assai scarso, soprattutto per quelle imprese che, pur avendo meno di 16 dipendenti, hanno tuttavia un volume d'affari molto elevato.

Corte Cost. 22.10.2022, n. 174.pdf

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