Cambio appalto e obbligo di repêchage
Data
Corte di Cassazione, ordinanza 15 aprile 2026, n. 9675
Un lavoratore ha impugnato il licenziamento motivato con la cessazione dell'appalto a cui era adibito.
La Corte di Cassazione, confermando le decisioni della Corte d'Appello e del Tribunale di Napoli, respinge il ricorso con cui la società aveva sostenuto che, essendo garantita l'assunzione del dipendente da parte del nuovo appaltatore (in questo caso da una specifica norma di legge), da un lato il licenziamento fosse di per sé legittimo; dall'altro il lavoratore non avesse interesse ad agire nei confronti del precedente datore di lavoro.
La Suprema Corte ribadisce il consolidato principio secondo cui, nei casi di cambio appalto in cui la continuità dell'occupazione è garantita da norme di legge (come in questo caso) ovvero del contratto collettivo (come in molti ambiti), questa tutela non è alternativa ma si aggiunge a quella ordinaria: pertanto opera pienamente la disciplina ordinaria in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, per cui è onere del datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimità di licenziamento, compresa in particolare l'impossibilità di ricollocare il dipendente in altra posizione lavorativa (c.d. onere di repêchage).
Inoltre viene ribadito che, nel caso in cui il licenziamento sia motivato con una "generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile", il lavoratore da licenziare deve essere individuato in virtù dei principi di correttezza e buona fede tra tutti i dipendenti addetti alla sede di lavoro, potendo farsi riferimento ai criteri dettati per i licenziamenti collettivi dall'art. 5 della legge n. 223/1991.