Corte d'Appello di Milano 2 febbraio 2026, n. 115
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Ale
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La vicenda riguarda un lavoratore che ha lavorato per lo stesso datore di lavoro con una successione di contratti a termine, l'ultimo dei quali stipulato per pretese "esigenze stagionali", senza soluzione di continuità rispetto al precedente.
Il lavoratore aveva impugnato quest'ultimo contratto contestando la sussistenza di effettive esigenze stagionali e chiedendo perciò l'accertamento della nullità del termine e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il mancato rispetto dell'intervallo che deve intercorrere tra due contratti a termine.
Confermando la decisione del primo grado di giudizio, la Corte d'Appello di Milano accoglie il ricorso argomentando che:
- all'interno della disciplina dei contratti a tempo determinato la stagionalità costituisce un'eccezione, essendo consentito soltanto in questa ipotesi di derogare all'obbligo di rispettare un intervallo minimo tra la scadenza di un contratto a termine e l'inizio del successivo (e anche di derogare al limite massimo di 24 mesi di lavoro complessivo mediante contratti a termine);
- in caso di contestazione dei presupposti della stagionalità, deve essere il datore di lavoro a fornire la prova dell'effettiva sussistenza di un'intensificazione dell'attività nei periodi indicati dalla contrattazione collettiva - prova che nel caso di specie non era stata fornita, non essendo sufficiente a questo scopo la mera produzione delle fonti collettive che disciplinano in astratto la stagionalità;
- non cambia questo quadro la norma di interpretazione autentica inserita nell'art. 11 della legge n. 203/2024 (il c.d. "Collegato Lavoro", che pur estendendo il concetto di stagionalità alle ipotesi di "intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno" definite dai contratti collettivi, non deroga ai principi generali sugli oneri probatori.
La vicenda è rilevante proprio alla luce della norma di interpretazione autentica (qui un approfondimento) che nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto consistere in una vera e propria delega in bianco rilasciata alla contrattazione collettiva in materia di stagionalità, consentendo di ampliare a dismisura l'utilizzo dei contratti a termine anche aggirando i principi di derivazione comunitaria in materia. L'argomentazione della Corte d'Appello di Milano pone invece un argine a questa liberalizzazione dei contratti a termine, stabilendo un principio che troverà applicazione in molte controversie.