Corte di Cassazione, ordinanza 6 marzo 2026, n. 5051
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Ale
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La questione riguarda il computo nella retribuzione dovuta per i periodi di ferie di quelle voci variabili della retribuzione che vengono ordinariamente erogate in relazione all'esecuzione delle mansioni.
Sulla scorta della normativa e della giurisprudenza europea, da diversi anni anche la Corte di Cassazione è giunta ad affermare il principio, ribadito nell'ordinanza in commento, per il quale rientra a pieno titolo nella retribuzione feriale ogni importo pecuniario collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto a espletare in forza del contratto di lavoro: ad esempio, come nel caso di specie, eventuali indennità di turno e buoni pasto.
La ratio di questo consolidato orientamento giurisprudenziale risiede nella necessità di tutelare il diritto del lavoratore al riposo, che verrebbe pregiudicato qualora nei periodi di ferie venisse erogata una retribuzione in concreto inferiore a quella riconosciuta nei periodi di lavoro, con conseguente effetto dissuasivo.