Giurisprudenza

I driver addetti alle consegne non sono lavoratori discontinui

Data

Un gruppo di corrieri (driver) alle dipendenze di un'impresa appaltatrice di una multinazionale della logistica ha sempre prestato servizio per 44 ore settimanali.

Il datore di lavoro applicava loro il trattamento previsto da un accordo sindacale "di filiera", il quale a fronte del riconoscimento che le mansioni svolte dai corrieri avessero natura discontinua, prevedeva un orario ordinario complessivo di 44 ore settimanali, in deroga alla regola generale del CCNL Trasporto che prevede per il personale viaggiante un orario ordinario di 39 ore.

I lavoratori hanno chiesto il pagamento delle 5 ore settimanali lavorate oltre le 39 per l'intero periodo del rapporto di lavoro, sulla base di due argomenti: da un lato, nei contratti individuali di lavoro non era in alcun modo richiamato l'accordo collettivo sulla discontinuità, ma al contrario l'orario di lavoro era indicato in 39 ore settimanali; dall'altro, in concreto la prestazione lavorativa veniva sempre svolta in via continuativa.

Il Tribunale accoglie il ricorso per entrambi i motivi. Non solo ritiene inapplicabili ai ricorrenti gli accordi collettivi in quanto non richiamati nelle lettere di assunzione, ma li esamina comunque nel merito e, all'esito dell'istruttoria testimoniale e delle prove raccolte, accerta che gli accordi sindacali sono illegittimi con riferimento all'orario di lavoro

perché è emerso che l'attività lavorativa dei corrieri addetti alle consegne non ha avuto affatto il carattere della discontinuità siccome priva di periodi di pausa, di riposo o di inattività.
I numerosi compiti affidati ai driver, compresi quelli di natura preparatoria, quelli finalizzati alla ricerca del cliente, del pacco, del parcheggio in strada del mezzo - che certo no poteva essere lasciato incustodito per dedicarsi ad attività di recupero psico-fisico, l'elevato numero delle fermate richieste e dei pacchi da consegnare quotidianamente, i tempi di percorrenza tra una fermata e l'altra, i possibili imprevisti tipici della circolazione veicolare, lasciano escludere che i ricorrenti possano essere considerati lavoratori discontinui perché nello svolgimento del lavoro assegnato non vi erano periodi di inattività, da intendersi questi ultimi come periodi in cui il dipendente non è a disposizione del datore di lavoro.
Queste conclusioni sono avvalorate sulla base di un’ultima considerazione: la società convenuta, che evidentemente ha utilizzato un algoritmo per il calcolo dei pacchi da assegnare a ciascun corriere in rapporto al tipo di tratta affidata a ciascuno, non ha inteso illustrare gli input forniti al sistema algoritmico per la determinazione dei risultati richiesti, né ha allegato e richiesto di provare, come era suo onere, specifiche circostanze da cui poter anche solo presumere che gli odierni ricorrenti, nei periodi dedotti, siano rimasti inattivi.

Tra i principi rilevanti della pronuncia vi è quindi anche quello per cui spetta alla società che invochi la discontinuità dell'attività lavorativa dimostrarne in concreto la sussistenza, fermo restando che nel caso di specie è stata anche positivamente dimostrata, al contrario, la continuità.

In ultimo, il Giudice respinge la domanda della società di vedersi restituite, in caso di accoglimento della domanda, le somme erogate a titolo di trasferta in applicazione dei medesimi accordi di filiera che prevedevano la discontinuità. A questo riguardo il Tribunale, richiamando i principi già espressi in una vicenda identica dalla Corte d'Appello di Torino, evidenzia che la trasferta è istituto previsto in via generale dal contratto collettivo per tutto il personale viaggiante, e che la tesi sostenuta dalla società di una "inscindibilità" tra orario di 44 ore settimanali ed erogazione della trasferta sono smentiti dalle previsioni dello stesso accordo sindacale, che espressamente specifica che la trasferta non abbia natura retributiva ma unicamente funzione di rimborso spese.

Si tratta di un precedente significativo, dal momento che gli argomenti utilizzati dal Tribunale di Torino sono potenzialmente applicabile a buona parte del settore dei driver addetti alle consegne.

Tribunale di Torino 29.10.2026, n. 3832

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