Giurisprudenza

Licenziamento disciplinare sproporzionato e tutela reintegratoria

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Ale

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Un lavoratore veniva licenziato a seguito di una condotta qualificata dal datore di lavoro come "negligenza"; nella contestazione disciplinare era richiamata ai fini della recidiva una precedente sospensione disciplinare, comminata sempre per negligenza. Successivamente alla contestazione disciplinare, ma prima del licenziamento, il datore di lavoro comminava due ulteriori sospensioni disciplinari (non richiamate nell'ultima lettera di contestazione in quanto successive alla stessa).

Il licenziamento veniva impugnato, tra l'altro, alla luce della previsione del CCNL Metalmeccanici secondo cui in ipotesi di negligenza può essere intimato il licenziamento disciplinare soltanto se vi fossero state in precedenza almeno due sospensioni disciplinari.

Il Tribunale di Pavia ha accolto il ricorso sulla base, da un lato, del principio di immutabilità della contestazione disciplinare e, dall'altro, del principio secondo cui, quando il CCNL prevede per una determinata condotta unicamente una sanzione conservativa (multa o sospensione), non è consentito per quella condotta irrogare il licenziamento.

Nel caso di specie, è stato ritenuto che le due sospensioni disciplinari comminate dopo la lettera di contestazione che ha portato al licenziamento, e ovviamente non richiamate in quella lettera, non potessero essere valutate ai fini del requisito della duplice recidiva che il CCNL prevede per le ipotesi di negligenza quale presupposto sostanziale per un licenziamento.

Quanto alle conseguenze, il Giudice ha applicato i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 129/2024, che ha imposto di equiparare alle ipotesi di "insussistenza del fatto materiale" anche quelle in cui "il fatto contestato è in radice inidoneo, per espressa pattuizione [del contratto collettivo], a giustificare il licenziamento".

Pertanto il licenziamento è stato annullato e il lavoratore ha ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro.

Trib. Pavia 16.9.2026 n. 588.pdf

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