Giurisprudenza

Tribunale di Milano 12 febbraio 2026 n. 663

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Ale

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Un lavoratore, assunto a tempo indeterminato da un'agenzia di somministrazione e da questa inviato in missione presso il medesimo utilizzatore per oltre 37 mesi mediante una successione di contratti a tempo determinato, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità della somministrazione e conseguentemente la costituzione del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze dell'utilizzatore.

Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso respingendo tutte le difese della società utilizzatrice.

Innanzitutto, respingendo l'eccezione di carenza di interesse in capo al lavoratore, ha rilevato che nonostante questi fosse già assunto a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione, aveva comunque senz'altro interesse all'instaurazione del rapporto alle dirette dipendenze dell'utilizzatore in un'ottica di maggiore stabilità: "il rapporto alle dipendenze [dell'agenzia] è cosa diversa da quello alle dipendenze [dell'utilizzatore]", come peraltro sancito anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.

Il Giudice ha poi richiamato la giurisprudenza di legittimità più recente (da ultimo Cass. 7/11/2025, n. 29577), oltre che decisioni precedenti dello stesso Tribunale di Milano, affermando che “in tema di somministrazione di lavoro, il superamento dei 24 mesi presso lo stesso utilizzatore comporta la nullità dei contratti a termine e la costituzione del rapporto diretto”.

Questo, sia in applicazione della disciplina del D.lgs. n. 81/2015 (in particolare artt. 31, 34 e 38), da interpretarsi necessariamente in senso costituzionalmente orientato, sia - a prescindere dalla stessa esistenza di tale normativa - in quanto "la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l'impresa utilizzatrice ha, nel caso concreto, oltrepassato il limite di durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da integrare una elusione delle norme imperative ai sensi dell'art. 1344 c.c. e, specificamente, degli obblighi e delle finalità posti dalla direttiva, da cui discende, secondo l'ordinamento interno, la nullità dei contratti".

Anche in questo caso il riferimento è alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, "in tema di successione di contratti di somministrazione a tempo determinato, il carattere di temporaneità, pur nell'assenza di limiti legislativamente posti, costituisce requisito immanente e strutturale del ricorso all'istituto" in applicazione dei principi vincolanti stabiliti dalla direttiva 2008/104/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia.

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Tribunale di Milano 12 febbraio 2026, n. 663